Giuseppe Tabasco
Titoli dell'autore
La riforma penitenziaria tra delega e decreti attuativi
di Giuseppe Tabasco
editore: Pisa University Press
La legge 26 luglio 1975, n
La sospensione del procedimento con messa alla prova: un istituto da riformare
di Giuseppe Tabasco
editore: Pisa University Press
Come noto, il Capo II della legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto nell’ordinamento l’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova. Lo studio, dopo un inquadramento sistematico, che ne espone la genesi e le ragioni nonché il travagliato percorso segnato dalla ermeneutica della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, evidenzia quanto i suoi paradigmi procedurali contrastino con i principi fondamentali non solo di matrice costituzionale ma anche di derivazione convenzionale. La valutazione critica di fondo rende palese la contraddizione della fisionomia dell’istituto con gli ineludibili orizzonti sistematici di teoria generale del processo e con gli irrinunciabili valori fondanti di ogni giudizio penale.
La riforma penitenziaria tra delega e decreti attuativi
di Giuseppe Tabasco
editore: Pisa University Press
La legge 26 luglio 1975, n. 354, ribaltando i tradizionali rapporti tra il detenuto e l’Amministrazione penitenziaria rispetto al pregresso regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, come è noto, ha introdotto un sistema penitenziario radicalmente nuovo. Le interpolazioni, che l’hanno investita negli anni successivi alla sua emanazione, ne hanno snaturato la fisionomia originaria, che poneva il detenuto quale protagonista attivo della procedura di esecuzione penitenziaria incentrata sulla risocializzazione del condannato. Di qui la necessità di una nuova riforma, idonea a restituire organicità e coerenza al sistema. In tale direzione si è posta la delega per la riforma penitenziaria contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103. Tuttavia, l’innovativo progetto di riforma è naufragato e per molti versi non è stato recepito dai decreti attuativi. Il Governo, rinunciando ad esercitare la delega relativamente alle direttive che avrebbero consentito di introdurre le più significative innovazioni normative in materia, non ha così dato luogo a quella ampia riforma, che avrebbe contribuito ad allineare il sistema penitenziario, più compiutamente, al principio di rieducazione della pena enunciato nel comma 3 dell’art. 27 della Costituzione.