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I libri di Archivio Penale-Nuova serie

L'omicidio preterintenzionale

di Vito Plantamura

editore: Pisa University Press

pagine: 288

Il volume affronta una delle tematiche più dibattute della parte generale del diritto penale, trattando il tema classico dell’omicidio preterintenzionale, ma dalla particolare prospettiva della categoria, più generale, dell’omicidio improvviso. Con tale espressione, ci si riferisce all’omicidio anche doloso, ma comunque non premeditato, e sorto a seguito di un litigio o di una provocazione improvvisa. Questo tipo di omicidio preterintenzionale, infatti, risulta di particolare interesse, perché si presta ad una qualificazione giuridica multipla, per cui non è raro che, a fronte di una iniziale contestazione come omicidio doloso, magari con dolo eventuale, possano avvicendarsene altre, che si riferiscono a categorie diverse: appunto la preterintenzione; la colpa cosciente; la legittima difesa, putativa, eccessiva o tout court. Partendo da una base lato sensu criminologica, quindi – e dai dati statistici di riferimento –, l’omicidio preterintenzionale in generale e, in particolare, quello improvviso, è analizzato da un punto di vista storico, normativo (pure con riferimento alle figure affini), dogmatico, giurisprudenziale – anche con l’approfondimento di quattro sentenze inedite, relative ad altrettanti omicidi improvvisi noti alle cronache –, e comparato. Ciò consente all’Autore, in sede di conclusioni, di formulare – coniugando “normatività” ed “empiria” – specifiche proposte di riforma, relative principalmente all’art. 584 c.p., ma anche all’omicidio doloso improvviso.
20,00

Il problema dell'interpretazione nella giustizia penale

Convegno PRIN 2010-2011

editore: Pisa University Press

pagine: 192

Il volume contiene gli Atti del Convegno sulla “Legalità penale” che si è tenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia a metà maggio del 2015.Il convegno è stato idealmente diviso in tre parti, nella prima si sono affrontati problemi più spinosi in tema di interpretazione nel diritto penale, nel rapporto di tensione che ormai da tempo si è sviluppato tra il diritto scritto e il diritto vivente.Quest’ultimo infatti, già a partire dall’epoca dei c.d. “pretori d’assalto”, si è caratterizzato sempre più per un’interpretazione giudiziale di carattere giuscreativo, ove già la tradizionale distinzione tra interpretazione estensiva ed analogia è stata messa in discussione dalle più recenti correnti del diritto penale post-moderno, ma molto spesso la giurisprudenza ha svolto un’opera di sostanziale supplenza, rispetto ad un legislatore talvolta non chiaro oppure non soddisfacente rischiando però, così, di entrare in tensione col principio di stretta legalità, figlio della c.d. divisione dei poteri.Queste problematiche, in un’ideale seconda parte del volume, sono poi state affrontate nell’angolo visuale del rapporto tra giurisprudenza superiori nazionali e giurisprudenze comunitarie, ove si sono evidenziate le differenze funzionali tra Corte di Cassazione da un lato, Corte costituzionale dall’altro e, sull’altro versante, tra Corte Europea dei diritti dell’uomo e Corte di Giustizia delle Comunità Europee.Attualmente il giudice si trova quindi in quello che icasticamente è stato definito un “labirinto”, in quanto non è facile coordinare le rispettive competenze e direttive che provengono o a livello nazionale, oppure a livello comunitario, ovvero, infine, anche a livello penale internazionale, con particolare riferimento alla Corte penale internazionale.Un terzo livello di approfondimento della tematica congressuale ha avuto ad oggetto anche il rapporto tra diritto scritto e diritto vivente nell’ambito di settori e discipline diverse dal diritto penale sostantivo, ovverosia il diritto processuale penale, il diritto civile e la filosofia del diritto, nel tentativo di rintracciare e di proporre suggerimenti atti a colmare lo iato, purtroppo invece sempre più profondo, tra law in the books e law in action.  
22,00

The Internationalisation of Business and Prevention of Financial Crimes

Report of International Round Table 30 June- 1 July 2014, S. Petersburg State University of Economics

editore: Pisa University Press

pagine: 192

The book edited by Mario Antinucci is the result of an important scientific event of international cooperation between the University of Rome and St. Petersburg. On 30th of June 2014 the italian Consul General dr. Luigi Estero attended the opening session of the Round Table between Italy and Russia on “Internationalization of the business and financial crime prevention” that is held on 30th of June and 1th of July 2014 at the auditorium of the State University of Economics in St. Petersburg. The meeting which is meant to promote cooperation between universities, scientific centers and international organizations on issues of business and financial crime prevention and was organized by the University of St. Petersburg State University of Economics with the Sapienza University of Rome and Luiss University of Rome. Took part in the round table a delegation of the University LUISS of Rome made by the Rector prof. Massimo Egidi, the Vice Rector Prof. Paola Severino, by prof. Giorgio Di Giorgio, Director of the Department of Economics and Finance, by prof. Antonio Nuzzo, Director of the Department of Law and prof. Gennaro Olivieri, Director of the Department of Business and Management and the lawyer Pierluigi Piselli Foundig partner of Piselli and partners law firma internaltional. For the Sapienza University of Rome took part in the work the prof. Giorgio Spangher, Dean of the Faculty of Law, prof. Cesare Imbriani, Director of the Department of Law, Philosophical and Economics, and the criminal lawyer Mario Antinucci, prof. of Criminal Procedure Criminal procedure at School of Specialization for Legal Professions and general coordinator of the round table for the Rome University.
18,00

Reato d'autore e tecniche di frammentazione penale

di Daniela Falcinelli

editore: Pisa University Press

pagine: 156

Le ragioni ed i riflessi della compenetrazione tra Soggetto e Fatto di reato sono questioni che l’attualità conosce e di cui discute, sia sul piano del diritto che sul piano della politica criminale. Lo dimostra l’osservazione “empirica”, dove si tocca la progressiva estensione del perimetro del reato proprio, quale tipologia di fattispecie criminose che secondo l’inquadramento tradizionale postula il possesso di particolari requisiti o qualità in capo al soggetto attivo; requisiti o qualità che assumono con ciò il ruolo di elemento costitutivo del reato, in giustapposizione a quelle qualificazioni soggettive – così l’imputabilità – che rappresentano status soggettivi (riferibili all’autore) indipendenti dalla struttura tipica.Nella portata di queste riflessioni il campo di osservazione si proietta nella storia moderna del diritto penale, per verificare l’adattamento che il fattore “qualifica soggettiva” penalmente rilevante ha vissuto col superamento dell’atmosfera culturale in cui si era originariamente immersa la codificazione penale dello scorso secolo, e con l’affermarsi dei nuovi principi e valori dettati dalla Carta costituzionale. La scelta di sistema che evolutivamente se ne può trarre, si plasma quindi attorno alla validità oggettiva della qualifica soggettiva, nel senso che la “classificazione del soggetto” esige di avere riflesso sulla specifica tipicità del comportamento: esso prende forma col modularsi attraverso l’esercizio dei poteri tipici connessi a quel ruolo; e a seconda dei casi avrà il nome del comportamento punito, ove si tratti della condotta tipizzata del soggetto agente, ovvero del comportamento manifestato in concreto nella realtà della vicenda tipizzata ove si tratti di soggetto vittima del reato. È del resto la visione della realtà umana ad attestare come ogni individuo cresca in un determinato ambiente ed entri in un ruolo sociale in virtù del quale ci si aspettano da lui determinate prestazioni: l’individuo è bensì libero di compiere delle scelte, ma la sua libertà rimane tuttavia in un certo senso condizionata dalla esistente struttura sociale. Lo sguardo che le teorie funzionalistiche – id est, la teoria dei “ruoli” – getta alla società non sembra dunque così lontano rispetto a quello assunto dal legislatore penale, seppure nella limitata misura in cui le prime come il secondo “leggono” il comportamento dell’individuo in base allo status che occupa in uno dei determinati sottosistemi che compongono il sistema sociale. I ruoli sono difatti strutture normative che determinano le aspettative, vale a dire l’insieme dei diritti e doveri, nei confronti di chi occupa una determinata posizione sociale. Quando sono noti i ruoli che un individuo svolge, c’è già – allora – una immagine “ideale ed astratta” dei contorni che si assegnano al suo comportamento in quel dato contesto, e che quel comportamento rendono riconoscibile, “apparentandolo” al determinato soggetto. Quando il ruolo sta scritto nella norma penale, occorre apprezzare il rilievo ed il riflesso sulla tipicità oggettiva che a quel ruolo si assegna, conferendo una speciale “certezza” alla fattispecie ncriminatrice mercé la precisazione letterale-fenomenica del fatto punito e la determinatezza dell’avvenimento destinata a riflettersi nella sua verifica e dimostrazione processuale.  
18,00

Il procedimento di distruzione delle merci illegali o contraffatte

editore: Pisa University Press

pagine: 256

Il volume, risultato di un’importante ricerca scientifica del...
20,00

Medicina difensiva e diritto penale

di Adelmo Manna

editore: Pisa University Press

pagine: 192

Il volume affronta una delle tematiche più delicate in materia di...
18,00

Principi di diritto penale nella giurisdizione europea

di Gaetano Stea

editore: Pisa University Press

pagine: 192

La ricostruzione dei principi di diritto penale è un'esigenza...
20,00

Segreto della camera di consiglio ed opinione dissenziente

Un rapporto da (ri)meditare per le decisioni delle corti superiori

di Fabiana Falato

editore: Pisa University Press

pagine: 80

Il segreto della camera di consiglio richiama la situazione dell’opinione dissenziente, che in termini semantici attiene al divieto di divulgazione della presa di posizione minoritaria assunta da un componente dell’organo giurisdizionale collegiale; non anche al dissenso. Quel segreto è categoria dogmatica che, se da un lato, è situazione del processo, essendo sottesa alla decisione, che, a sua volta, rinvia ai rapporti tra legge e fatto, tra questioni e procedimento probatorio, tra casi e giudizio; dall’altro, rimanda alle relazioni tra decisione ed interpretazione. Il giudice domina entrambe, nonostante la prima (= decisione-fatto-procedimento probatorio) sia destinata al giudizio inteso come accertamento, mentre la seconda (decisione-interpretazione) rinvii alla ricerca ermeneutica, alla comprensione argomentata del diritto da applicare al giudizio. A questi nessi, poi, sono affidati, rispettivamente, il merito e la legittimità; rispetto a cui gli effetti della dissenting opinion si esprimono in maniera differente. Ancora. Lo speculare sulla combinazione tra opinione dissenziente-decisione-motivazione ed interpretazione appare operazione necessaria nel momento storico-giuridico attuale, in cui i confini del diritto si dissolvono e le forme con cui eravamo abituati a considerarlo si rivelano inadeguate rispetto alle nuove spinte giurisprudenziali che promanano dagli ordinamenti, dalle organizzazioni e dai sistemi sovranazionali. Infine. Quando è oggetto di (rare) riflessioni da parte della dottrina del processo penale, l’opinione dissenzienteè situazione spesso incompresa dall’interprete. In questi indirizzi di metodo si svela il nostro impegno ad individuare ed a rappresentare i motivi della opportunità di rivisitare – sia pure limitatamente alle giurisdizioni superiori – la preclusione della pubblicizzazione dell’opinione dissenziente che i fondano la propria ratio nel contesto multilivello del rafforzamento della tutela delle posizioni giuridiche coinvolte nella e dalla fase deliberativa del processo. Perciò si abbandona l’anacronistico retaggio del pensiero giuspositivista che ancorava la difesa della certezza del diritto all’apparente unanimismo della sentenza tutelato dalla segretezza della camera di consiglio e che riteneva che quella certezza non ammettesse la divulgazione dei contrasti interni, pena la messa in discussione dell’autorità della sentenza, dunque, della legge, per preferirvi un approccio innovativo che tiene conto, quando si ragiona sulle categorie dogmatiche, in generale, e sull’opinione dissenziente, in particolare, del processo di positivizzazione dei diritti fondamentali oltre i confini nazionali e del passaggio dal principio della certezza del diritto – inteso in senso procedurale – a quella della certezza dei diritti. In più, un approccio consapevole che la giurisdizione, nel sistema multilivello, si espande quanto più si estende l’area delle possibili violazioni del diritto protetto, proponendo dialettiche più complesse e meno condivisibili sintesi.  
10,00

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